Titolo V-BIS
Art. 114 bis
Emissione di moneta elettronica
In vigore dal 13 mag 2012
1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.
3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-114-bis