Art. 114 bis · Emissione di moneta elettronica
Titolo V-BIS

Art. 114 bis

375 / 389

Emissione di moneta elettronica

In vigore dal 13 mag 2012
1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. 2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane. 3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-114-bis