Titolo IX
Art. 162
370 / 389Entrata in vigore
In vigore dal 1 gen 1994
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° settembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
CONSO, Ministro di grazia e
giustizia
GALLO, Ministro delle finanze
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DIANA, Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali
PALADIN, Ministro delle politiche comunitarie e affari regionali
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-162