Art. 7

P e r s o n a l e

In vigore dal 7 ago 2012
1. Il rapporto di lavoro del personale degli istituti è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 3. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, la predetta disciplina viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;270#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo