Art. 10
Abrogazioni
In vigore dal 7 ago 2012
1. Sono abrogate le seguenti norme: della legge 23 giugno 1970, n. 503; della legge 11 marzo 1974, n. 101; , limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, nonché tutte le altre incompatibili con il presente decreto.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della sanità BARUCCI, Ministro del tesoro
DIANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GIUGNI, Ministro del lavoro
CASSESE, Ministro per la funzione
pubblica
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari regionali
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;270#art-10