Art. 5

Erogazione delle prestazioni e produzione

In vigore dal 7 ago 2012
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabilite le prestazioni erogate dagli istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe. 2. Gli istituti sono autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria. Il Ministero della sanità e le regioni e province autonome possono incaricare gli istituti della preparazione e distribuzione di medicinali e altri prodotti per la profilassi. 3. Gli istituti, d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;270#art-5

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