Art. 4
S t a t u t o
In vigore dal 7 ago 2012
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali organizzative, il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provvede alla revisione dei propri statuti, uniformandoli alle predette disposizioni. Lo statuto è approvato dalla regione dove l'istituto ha sede legale, su conforme parere delle regioni e delle province autonome competenti in caso di istituti interregionali.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale.
3. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 1, la regione nomina un commissario, che provvede all'adozione dello statuto di cui ai commi 1 e 2 entro quarantacinque giorni dalla nomina.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;270#art-4