Art. 9

Norme finali

In vigore dal 7 ago 2012
1. Il patrimonio di ciascun istituto è costituito dai beni posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengono all'istituto. 2. Alla gestione economica e finanziaria degli istituti e ai loro rapporti con le università si applica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 3. Gli organi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione. 4. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nell'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 5. Al controllo sugli atti degli istituti si applicano le disposizioni di cui all', comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;270#art-9

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