Art. 2

Competenze statali e regionali

In vigore dal 7 ago 2012
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi. 2. Compete allo Stato il coordinamento tecnico-funzionale degli istituti e l'attribuzione agli stessi di compiti e funzioni di interesse nazionale e internazionale. Il Ministro della sanità, in particolare provvede a: a) promuovere le attività di ricerca sperimentale; b) promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche; c) promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica; d) sottoporre a verifica tecnica l'attività di produzione di presidi diagnostici, profilattici e terapeutici; e) affidare l'esecuzione di studi e ricerche sperimentali; f) richiedere la produzione e la distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale; g) affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica; h) affidare compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti italiani e stranieri; i) stabilire criteri di valutazione dei costi e dei rendimenti e di verifica della utilizzazione delle risorse; l) istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale. 4. Il piano sanitario regionale definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione. 5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1993, disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, nel rispetto dei principi previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti. Nel caso di istituti interregionali, le regioni provvedono di concerto. Le regioni inoltre, nell'esercizio delle proprie competenze sugli istituti zooprofilattici sperimentali, adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1994, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1994, n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, primo comma, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanita' determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi".
  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;270#art-2

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