Art. 8
Disposizione transitoria
In vigore dal 18 apr 1993
1. Per le società a responsabilità limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;88#art-8