Art. 8 · Disposizione transitoria

Art. 8

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Disposizione transitoria

In vigore dal 18 apr 1993
1. Per le società a responsabilità limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie COLOMBO, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
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