Art. 3
Costituzione
In vigore dal 18 apr 1993
1. Il secondo comma dell'art. 2475 del codice civile è sostituito dai seguenti:
"Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330- bis, 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8, e 2341.
La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;88#art-3