Art. 7

Responsabilità

In vigore dal 18 apr 1993
1. Il secondo comma dell'art. 2497 del codice civile è sostituito dal seguente: "In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente: a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali; b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma; c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2475- bis".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;88#art-7

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