Art. 4
Pubblicità
In vigore dal 18 apr 1993
1. Dopo l'art. 2475 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2475-bis (Pubblicità). - Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;88#art-4