Art. 4 · Pubblicità

Art. 4

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Pubblicità

In vigore dal 18 apr 1993
1. Dopo l'art. 2475 del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2475-bis (Pubblicità). - Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;88#art-4