Art. 6

Contratti con il socio unico

In vigore dal 18 apr 1993
1. Dopo l'art. 2490 del codice civile è inserito il seguente articolo: "Art. 2490-bis (Contratti con il socio unico). - I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all'art. 2475- bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto. I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;88#art-6

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