Art. 14

In vigore dal 14 gen 1993
1. Gli allegati del presente decreto, ed in particolare le disposizioni relative ai trattamenti contemplati nell'allegato II, capitolo II, punto 6, lettere a) e c) sono modificate con decreto del Ministro della sanità conformemente alle disposizioni comunitarie in materia. 2. Il Ministro della sanità con proprio decreto può riconoscere i cicli di trattamento alternativi approvati dalle Comunità europee.
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Art. 14 Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE. — Testo vigente | Portale Normativo