Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 14 gen 1993
1. Gli allegati del presente decreto, ed in particolare le disposizioni relative ai trattamenti contemplati nell'allegato II, capitolo II, punto 6, lettere a) e c) sono modificate con decreto del Ministro della sanità conformemente alle disposizioni comunitarie in materia. 2. Il Ministro della sanità con proprio decreto può riconoscere i cicli di trattamento alternativi approvati dalle Comunità europee.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508#art-14