Art. 19
In vigore dal 9 ott 1993
1. Chi, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di cui all', comma 1, non presenta la domanda nel termine e nei modi prescritti dai commi 1 e 3 dell', ovvero non osserva le ulteriori condizioni fissate nel comma 3 del medesimo articolo, ovvero non realizza il progetto di adeguamento nel termine fissato dall' , comma 2, ovvero continua l'attività dopo il rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento è punito con l' arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.
2. Chi, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività previste dall', commi 4 e 5, non osserva le prescrizioni ivi stabilite ovvero continua l'attività dopo il rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.
3. Alle attività previste dal presente articolo restano applicabili le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri
COSTA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE LORENZO, Ministro della sanità
COLOMBO, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508#art-19