Art. 18
In vigore dal 14 gen 1993
1. Chi inizia l'attività di raccolta e trasformazione di materiali ad alto rischio senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, previsto dall', ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.
2. Chi inizia l'attività di raccolta e trasformazione di materiali a basso rischio nei casi previsti dall' senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.
3. Chi effettua l'attività di raccolta e trasporto di materiali a basso ed alto rischio in violazione delle prescrizioni tecniche stabilite dall', comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall' è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508#art-18