Art. 9

In vigore dal 9 ott 1993
1. Il responsabile ed il proprietario di stabilimenti di trasformazione a basso rischio o ad alto rischio o i loro rappresentanti adottano sotto la propria responsabilità tutte le misure necessarie per conformarsi ai requisiti previsti dal presente decreto: essi devono in particolare: a) identificare e controllare i punti critici degli stabilimenti di trasformazione a basso e alto rischio; b) prelevare negli stabilimenti per la fabbricazione di farina di pesce campioni rappresentativi e negli altri stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio, campioni rappresentativi di ciascuna partita trasformata per accertare il rispetto delle norme microbiologiche fissate per il prodotto nell'allegato II, capitolo III e l'assenza di residui fisici o chimici; c) registrare i risultati dei diversi controlli e delle prove eseguite e tenere tali registrazioni per almeno due anni, per poterle mettere a disposizione delle autorità competenti al controllo; d) adottare un sistema che permetta di stabilire un nesso tra la partita spedita e il momento della sua produzione. 2. Qualora i risultati della prova prevista dal comma 1, non siano conformi all'allegato II, capitolo III, il responsabile dello stabilimento di trasformazione sia ad alto rischio che a basso rischio deve: a) darne immediata notifica al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente; b) ricercarne le cause; c) curare che nessun materiale contaminato o sospetto di esserlo sia rimosso dai locali prima di essere stato nuovamente trasformato sotto il controllo diretto dell'autorità competente e si sia proceduto ufficialmente ad un nuovo campionamento in osservanza dei controlli biologici di cui all'allegato II, capitolo III; qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere ad una sua nuova trasformazione, il materiale contaminato in questione deve essere utilizzato per fini diversi dall'alimentazione degli animali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508#art-9

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