Art. 12
In vigore dal 14 gen 1993
1. Il Ministero della sanità fornisce tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei compiti affidati agli esperti comunitari che eseguono ispezioni nel territorio nazionale in base alle procedure comunitarie.
2. Il Ministro della sanità dispone tutte le misure necessarie conseguenti all'esito sfavorevole delle ispezioni di cui al comma 1, ed in particolare vieta l'immissione sul mercato dei prodotti provenienti dagli stabilimenti di trasformazione che non risultano essere più conformi al presente decreto.
3. Qualora un altro stato membro non adotti le misure di cui al comma 2, o qualora tali misure siano giudicate insufficienti, si applicano le misure di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 89/662/CEE.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508#art-12