Art. 5

In vigore dal 27 feb 1999
1. I materiali a basso rischio devono essere trattati in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a basso o alto rischio, in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, oppure essere eliminati mediante incenerimento o sotterramento conformemente all', commi 3 e 4. 2. Oltre a quelli di cui all', punto 3, sono considerati materiali a basso rischio: a) cuoi, pelli, zoccoli, penne, piume, lana, pelame, corna, sangue e prodotti analoghi nella preparazione di alimenti per animali; b) il pesce catturato in alto mare e destinato alla produzione di farina di pesce; c) le frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano. 3. Devono essere considerati come materiali ad alto rischio i miscugli di materiali a basso rischio trattati insieme ai materiali ad alto rischio. 4. In caso di trattamento di materiale a basso rischio in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici la competente autorità sanitaria locale può imporre che la spedizione, il magazzinaggio e il trattamento di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad esso idonee. In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati. 5. La farina di pesce prodotta da stabilimenti che ricevono e trasformano esclusivamente materiali a basso rischio destinati alla produzione di farina di pesce deve soddisfare ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III. 6. Il Ministro della sanità riconosce gli stabilimenti di trasformazione a basso rischio a condizione che gli stessi: a) siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I; b) provvedano a che l'attività di raccolta, trasporto, trattamento, trasformazione e relative operazioni di magazzinaggio dei materiali, siano conformi all'allegato I e all'allegato II, capitolo II; c) facciano in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi i requisiti di cui all'allegato II, capitolo III. 7. Il riconoscimento costituisce condizione per l'esercizio delle attività di cui al comma 6 ed è sospeso quando non siano più rispettati i requisiti di cui al predetto comma. 8. Gli stabilimenti che utilizzano materiali a basso rischio per la preparazione di alimenti per animali familiari, di prodotti farmaceutici o tecnici, autorizzati ai sensi delle vigenti leggi, sono riconosciuti dal Ministero della sanità a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: a) siano attrezzati in modo adeguato per immagazzinare e trattare in condizioni di sicurezza i rifiuti di origine animale; b) dispongano di impianti adeguati per provvedere alla distruzione dei rifiuti greggi di origine animale non utilizzabili, rimanenti dopo la produzione di alimenti per animali familiari, di prodotti tecnici o farmaceutici, o per provvedere al loro invio ad uno stabilimento di trasformazione o ad un inceneritore; c) dispongano di impianti adeguati per provvedere alla distruzione di rifiuti risultanti dal processo produttivo che, per motivi connessi con la salute dell'uomo e degli animali, non possono essere inclusi in altri alimenti per animali. Detti impianti devono consentire l' incenerimento o il sotterramento in un terreno adeguato per evitare la contaminazione dei corsi d'acqua e danno all'ambiente; 9. I servizi veterinari dell'unità sanitaria locale, vigilano che siano rispettati i requisiti fissati dal presente decreto. 10. Le regioni e le province autonome esercitano sugli stabilimenti di cui al presente decreto le competenze previste dagli della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508#art-5

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