Art. 7

Confezionamento degli alimenti surgelati destinati al consumatore

In vigore dal 3 mar 1992
1. Gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono essere venduti in confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere e dalla disidratazione. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti surgelati destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle mense ed altre collettività analoghe.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;110#art-7

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