Art. 5
Mezzi criogeni
In vigore dal 3 mar 1992
1. I mezzi criogeni che possono essere usati per contatto diretto con gli alimenti da surgelare sono:
a) aria;
b) azoto;
c) anidride carbonica.
2. I criteri di purezza dei mezzi criogeni sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;110#art-5