Art. 9
Etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore
In vigore dal 3 mar 1992
Etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore 1. L'etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore, nè ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e collettività analoghe, comporta le seguenti diciture:
a) la denominazione di vendita completata dal termine "surgelato";
b) la qualità netta espressa in unità di massa;
c) l'indicazione del lotto;
d) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore oppure di un venditore stabilito all'interno della Comunità europea.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul contenitore o sulla confezione, o su un'etichetta appostavi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;110#art-9