Art. 12

Metodo di controllo delle temperature

In vigore dal 3 mar 1992
1. Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature e le modalità di prelevamento dei campioni sono determinati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;110#art-12

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