Art. 15
S a n z i o n i
In vigore dal 23 apr 1992
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni previste dall', comma 1, sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 60 mila a lire 60 milioni.
2. Si applicano agli additivi impiegati ai sensi dell' nella produzione di alimenti surgelati, le disposizioni contenute negli , comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e suc- cessive modifiche ed integrazioni.
3. Le infrazioni alle disposizioni degli sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni alle disposizioni previste dagli , commi 1 e 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
5. L'infrazione al disposto degli , commi 2 e 5, 10 e 14, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DE LORENZO, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;110#art-15