Art. 15 · S a n z i o n i

Art. 15

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S a n z i o n i

In vigore dal 23 apr 1992
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni previste dall', comma 1, sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 60 mila a lire 60 milioni. 2. Si applicano agli additivi impiegati ai sensi dell' nella produzione di alimenti surgelati, le disposizioni contenute negli , comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e suc- cessive modifiche ed integrazioni. 3. Le infrazioni alle disposizioni degli sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni alle disposizioni previste dagli , commi 1 e 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 5. L'infrazione al disposto degli , commi 2 e 5, 10 e 14, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DE LORENZO, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

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