Art. 3
Materie prime
In vigore dal 3 mar 1992
1. Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e devono avere il necessario grado di freschezza.
2. La preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelazione devono essere effettuate senza indugio mediante attrezzature tecniche tali da contenere al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche.
3. Le materie prime utilizzate nella produzione degli alimenti surgelati composti possono essere sottoposte ad un precedente trattamento di conservazione e contenere additivi nei limiti stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli , lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
4. Nella produzione degli alimenti surgelati composti è consentita l'aggiunta di additivi, ivi compresi gli antiossidanti con esclusione degli additivi conservanti, nelle quantità massime stabilite, per i corrispondenti prodotti non surgelati, dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli , lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;110#art-3