Art. 3

Materie prime

In vigore dal 3 mar 1992
1. Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e devono avere il necessario grado di freschezza. 2. La preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelazione devono essere effettuate senza indugio mediante attrezzature tecniche tali da contenere al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche. 3. Le materie prime utilizzate nella produzione degli alimenti surgelati composti possono essere sottoposte ad un precedente trattamento di conservazione e contenere additivi nei limiti stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli , lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 4. Nella produzione degli alimenti surgelati composti è consentita l'aggiunta di additivi, ivi compresi gli antiossidanti con esclusione degli additivi conservanti, nelle quantità massime stabilite, per i corrispondenti prodotti non surgelati, dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli , lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;110#art-3

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Materie prime (Art. 3 Attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.) — Testo vigente | Portale Normativo