Art. 2

Definizione

In vigore dal 3 mar 1992
1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari: a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto "surgelazione", che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a - 18› C; b) commercializzati come tali.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;110#art-2

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