Capo VII
Art. 30
In vigore dal 15 feb 1991
1. Il comma 1 dell'articolo 676 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" 1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.
In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-30