Capo VI
Art. 27
In vigore dal 15 feb 1991
1. Il comma 1 dell'articolo 453 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" 1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-27