Capo VII

Art. 32

In vigore dal 15 feb 1991
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 687 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative: a) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4), quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato; b) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-32

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