Capo VIII

Art. 35

In vigore dal 15 feb 1991
1. Il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: " 4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-35

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