Capo VII
Art. 29
In vigore dal 15 feb 1991
1. Il comma 1 dell'articolo 672 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" 1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-29