Art. 29
Capo VII

Art. 29

29 / 56
In vigore dal 15 feb 1991
1. Il comma 1 dell'articolo 672 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: " 1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-29