Capo VI

Art. 26

In vigore dal 15 feb 1991
1. Al comma 3 dell'articolo 375 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: "L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-26

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