Capo V
Art. 21
In vigore dal 15 feb 1991
1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-21