Capo IV

Art. 20

In vigore dal 15 feb 1991
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-20

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