Capo IV
Art. 18
In vigore dal 15 feb 1991
1. Al comma 2 dell'articolo 324 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: "Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto nè internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-18