Capo II

Art. 19

Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 10 lug 1990
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da: a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente; b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un dirigente del Ministero del tesoro. 2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti. 3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio. 4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all', comma 3.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322#art-19

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