Capo II

Art. 22

Compiti del consiglio

In vigore dal 22 ott 2010
1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione. 2. Spetta al consiglio: a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'; b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo; c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale; d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT; e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell', comma 2; f) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 166. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 166. 4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322#art-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo