Capo II

Art. 21

Direttive e atti di indirizzo

In vigore dal 7 ott 1989
1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell' hanno ad oggetto: a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale; b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma; c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale; d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall' fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo