Capo II

Art. 23

Gestione finanziaria

In vigore dal 7 ott 1989
1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all', comma 2, lettera a). 2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. 3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa. 4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all', comma 2, lettera d). 5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322#art-23

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