Capo II
Art. 14
Istituto nazionale di statistica
In vigore dal 7 ott 1989
1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.
3. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
c) il consiglio;
d) il collegio dei revisori dei conti.
4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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