Art. 14 · Istituto nazionale di statistica
Capo II

Art. 14

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Istituto nazionale di statistica

In vigore dal 7 ott 1989
1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto. 3. Sono organi dell'Istituto: a) il presidente; b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica; c) il consiglio; d) il collegio dei revisori dei conti. 4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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