Capo II
Art. 19
20 / 27Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 10 lug 1990
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:
a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;
b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un dirigente del Ministero del tesoro.
2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.
3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.
4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all', comma 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322#art-19