Art. 7

In vigore dal 16 lug 1948
Al personale ammesso a godere del trattamento di quiescenza previsto negli e seguenti non spetta l'indennizzo di licenziamento di cui al regio decreto 7 giugno 1928, n. 1536, modificato dall' del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 15. Qualora tale indennizzo sia stato già corrisposto, esso dev'essere rimborsato all'Erario.
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