Art. 9

In vigore dal 17 dic 1964
Per l'applicazione dei benefici previsti dal presente decreto gli interessati debbono presentare domanda all'Amministrazione competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data di rimpatrio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 30. - FRASCA

Note all'articolo

  • La L. 2 novembre 1964, n. 1234 ha disposto (con l'art. 3) che "E' riaperto per tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;809#art-9

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Art. 9 Nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e ai lavoranti permanenti delle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. — Testo vigente | Portale Normativo